Rapporti tra Pubblica Amministrazione ed ETS nel Codice del Terzo Settore
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) contiene varie norme che disciplinano i rapporti tra Enti del Terzo Settore e le Pubbliche Amministrazioni.
Secondo il CTS, le Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Comuni, Regioni, Aziende U.L.S.S., Università, ecc.):
- nella programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori dove rilevano le attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS, assicurano il coinvolgimento attivo degli ETS, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, individuando gli Enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento (art. 55 CTS)
- possono sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), solo se iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS (art. 56 CTS)
- possono affidare in convenzione, in via prioritaria, i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza alle organizzazioni di volontariato, solo se iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS (art. 57 CTS)
- promuovono la cultura del volontariato attraverso iniziative che coinvolgano le organizzazioni di volontariato e di altri ETS (art. 19 CTS)
- stipulano partenariati e protocolli di intesa con le reti associative (art. 41 CTS)
- promuovono iniziative per favorire l’accesso degli ETS ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei (art. 69 CTS)
- possono concedere agli ETS l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza (art. 70 CTS)
- possono autorizzare la somministrazione di alimenti e bevande da parte degli ETS in occasione di particolari eventi o manifestazioni, previa semplice SCIA e comunicazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga alla normativa di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 (art. 70 CTS)
- sono tenute a consentire lo svolgimento da parte degli ETS dell’attività istituzionale nella sede dell’ETS qualsiasi sia la destinazione urbanistica dei locali, purché non di tipo produttivo (art. 71 CTS)
- possono concedere in comodato agli ETS, per lo svolgimento dell’attività di questi ultimi, beni mobili ed immobili di proprietà pubblica non utilizzati per fini istituzionali (art. 71 CTS)
- possono dare in concessione agli ETS, con canone agevolato, gli immobili pubblici che sono beni culturali, ai fini della loro riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione, ai fini dello svolgimento nell’immobile riqualificato di attività di interesse generale da parte dell’ETS (art. 71 CTS)
- se erogano risorse finanziarie o concedono l’utilizzo di beni immobili o beni mobili agli ETS per lo svolgimento dell’attività istituzionale di interesse generale, sono tenuti a svolgere controlli amministrativi e contabili per verificare il corretto utilizzo da parte dei beneficiari (art. 93 CTS)
Il partenariato tra P.A. ed ETS nelle norme sui servizi pubblici locali e sugli appalti
Oltre al CTS, altre norme prevedono o confermano forme di partenariato tra Pubblica Amministrazione ed ETS iscritti al RUNTS. In particolare:
- l’art. 18 del D.Lgs. n. 201/2022 sul “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” disciplina i “Rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore”, e prevede che “gli enti locali possono attivare con enti del Terzo settore rapporti di partenariato, regolati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica”;
- l’art. 6 del Codice dei Contratti (Appalti) Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) prevede che la Pubblica Amministrazione “può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato”;
- lo stesso art. 6 precisa che non sono appalti i rapporti tra P.A. ed ETS “disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore” (art. 55, 56 e 57).
Altri contributi potranno spiegare il funzionamento di tutti i rapporti sopra descritti.
Il presupposto dell’iscrizione al RUNTS
Una domanda frequente è però questa: tutti i rapporti, agevolazioni, deroghe, sono configurabili a favore dei soli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS? Dopo l’entrata in vigore del CTS, è necessaria l’iscrizione al RUNTS e quindi la qualifica di ETS per avere rapporti di qualsiasi natura con gli Enti Pubblici e/o per ottenere finanziamenti o contributi pubblici? Il fatto che il CTS stabilisca che le P.A. “possono” fare accordi, convenzioni e coprogettazioni con gli ETS significa che non possono farlo con soggetti senza scopo di lucro che non siano ETS?
La risposta non è semplice né immediata.
Prassi precedenti al CTS e assetto attuale
Anche in epoca precedente al CTS la normativa in ambito no profit (es. Legge n. 266/1991 “Quadro sul volontariato”) prescriveva ad esempio che per stipulare convenzioni con la P.A. le ODV dovessero essere già iscritte ai Registri regionali del Volontariato, ma nella prassi vari Comuni erano soliti gestire un proprio Albo delle associazioni comunali e concludere accordi o finanziare progetti anche di associazioni iscritte ai soli Albi comunali e non ai Registri del volontariato Regionali.
Tuttavia, con l’entrata in vigore del CTS, questa prassi sarà presumibilmente marginale. Infatti, nella logica del CTS, la qualifica di ETS (e la relativa iscrizione al RUNTS), che comporta certamente maggiori oneri e vincoli per l’ente non profit, costituisce anche garanzia di organizzazione, trasparenza e affidabilità, e quindi a ragione le P.A. potranno sempre più decidere di riservare i loro rapporti, soprattutto quelli più “strutturati”, ai soli ETS iscritti al RUNTS.
E anzi, la legge delega al Governo n. 106/2016 sulla cui base è stato redatto il CTS, ha precisato espressamente (art. 4 comma 1 lett. m) che l’iscrizione nel RUNTS “è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici … o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici”.
Ove quindi un bando con richiesta di svolgimento di una attività/servizio di interesse generale, una procedura per la ricerca di un partner no profit o l’avvio di una procedura di coprogettazione sia riservata esclusivamente agli ETS iscritti al RUNTS, è molto difficile che enti no profit non iscritti al RUNTS possano pretendere di parteciparvi o impugnare e quindi fa annullare la procedura che non li prevede (sul punto, ad es. T.A.R. Lazio n. 5926/2025; T.A.R. Lazio n. 13841/2024; T.A.R. Lazio n. 18093/2024; T.A.R. Lazio, n. 17581/2022; Cons. di Stato, n. 8065/2023; Cons. di Stato n. 11198/2023; n. 17786/2022; T.A.R. Piemonte n. 1117/2025).
La giurisprudenza sui bandi riservati agli ETS
La giurisprudenza amministrativa ha in particolare espresso i seguenti argomenti:
- l’iscrizione al RUNTS (con conseguente acquisizione della qualifica di ETS) non è obbligatoria: “l’associazione che preferisce non iscriversi, può continuare ad esistere e svolgere la propria attività, ma non può beneficiare delle norme di favore previste per gli enti del terzo settore”;
- “è solo la qualificazione di un ente del terzo settore, acquisita mediante l’iscrizione, che consente l’applicazione della disciplina di favore prevista non solo dagli artt. 55, 56 e 57 d.lgs. citato, ma più di recente anche dall’art. 18 del d.lgs. 201/2022, relativo ai rapporti di partenariato con gli enti del terzo settore nell’ambito della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e dall’art. 6 del d.lgs. n. 36/2023 (codice contratti pubblici), rubricato “Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore”.
Le sopra richiamate decisioni del giudice amministrativo hanno confermato quindi, se non l’obbligatorietà, quantomeno la piena legittimità di bandi riservati agli ETS; non risultano allo stato decisioni sull’ipotesi inversa, e cioè quella di bandi o procedimenti di coprogettazione o convenzionamento non riservati ad ETS (e quindi aperti alla partecipazione di ETS e non ETS) che siano stati impugnati da ETS per non essere appunto ristretti alla partecipazione di soli enti iscritti al RUNTS.
Per ampliare la partecipazione alla procedura, la P.A. potrebbe nel bando o nell’avviso richiedere che l’ente sia in possesso dei requisiti sostanziali di ETS al momento della presentazione della domanda, e possa dimostrare il successivo ottenimento della qualifica formale di ETS (che deriva dalla sopravvenuta iscrizione al RUNTS) in un secondo momento, prima della stipula della convenzione. Tale opzione dovrebbe però essere espressamente prevista nel bando/avviso.
E le piccole associazioni non ETS?
Viene infine da chiedersi se sia giusto precludere ogni rapporto con l’Ente Pubblico anche a quelle piccole associazioni senza scopo di lucro ma non ETS, che, pur espressione dei principi costituzionali di solidarietà e sussidiarietà (e comunque qualificabili tra le “formazioni sociali” che l’art. 2 della Costituzione indica come strumenti di espressione dei diritti e della personalità dell’individuo), hanno ritenuto di non affrontare e sostenere una riorganizzazione tale da permettere l’ingresso e la permanenza nel Terzo Settore “ufficiale”.
In tal senso, resta forse aperta la possibilità della P.A. di comunque prevedere forme di aiuto o collaborazione, ferma restando la necessità di verificare l’affidabilità e l’onorabilità degli enti interessati. Più in particolare, l’assetto del CTS potrebbe non escludere radicalmente la possibilità degli Enti pubblici/locali di concedere ad associazioni o enti senza scopo di lucro non ETS singoli finanziamenti per progetti specifici o l’uso di sale comunali o altri vantaggi, per favorire l’attività associativa nel proprio territorio anche di piccole associazioni che hanno legittimamente ritenuto di non diventare ETS.
Tali decisioni dovrebbero tuttavia comunque rispettare i principi generali di cui all’art. 12 della L. n. 241/1990, secondo cui “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”. Nella sostanza qualsivoglia finanziamento o aiuto non può prescindere da forme idonee di pubblicità (pubblicazione dell’avviso nel sito della P.A.), dalla predeterminazione dei criteri di scelta dell’ente beneficiario e dallo svolgimento quindi di una apposita procedura.
Focus Terzo Settore
gennaio 2026
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