La partecipazione di altri ETS negli ETS in base al Codice del terzo Settore
- se un ETS vuole svolgere, quale attività di interesse generale, “servizi strumentali ad enti del Terzo settore”, deve essere composto da ETS in misura non inferiore al 70%;
- sono ETS le reti associative, definite dall’art. 46 CTS come ETS che associano almeno 100 ETS o almeno 20 fondazioni ETS e svolgono “attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto” degli ETS associati e delle loro attività di interesse generale;
- in base all’art. 32 comma 2 CTS, le associazioni ODV possono avere come soci anche (solo) altri ETS (devono essere ODV oppure, se previsto dallo statuto, anche ETS o enti senza scopo di lucro, ma non in maggioranza rispetto alle ODV);
- in base all’art. 35 comma 3 CTS, le associazioni APS possono avere come soci anche (solo) altri ETS (devono essere APS oppure, se previsto dallo statuto, anche ETS o enti senza scopo di lucro, ma non in maggioranza rispetto alle APS).
A prescindere dalle suddette ipotesi specifiche, le associazioni di terzo settore (e le fondazioni di terzo settore con organo assembleare, cd. di partecipazione) possono avere come associati, in tutto o in parte, non solo persone fisiche ma anche altri ETS, e addirittura possono prevedere nello statuto una deroga al principio “una testa uno voto”, assegnando agli associati ETS sino ad un massimo di cinque voti, “in proporzione al numero dei loro associati o aderenti” (art. 24 comma 2 CTS).
La partecipazione negli ETS di enti che non sono ETS
Inoltre, con i limiti di cui sopra, e fermo restando il rispetto di tutti i requisiti quale ETS (in primis, l’esercizio di attività di interesse generale ex art. 5 CTS):
- un ETS può essere partecipato anche dai cd. enti esclusi, e cioè da quelli che non possono diventare ETS (Pubbliche Amministrazioni, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche e associazioni di datori di lavoro). Più in particolare, gli enti esclusi possono essere soci dell’ETS a patto che non esercitino sull’ETS la direzione, il coordinamento o il controllo (art. 4 CTS). Il CTS intende così escludere che soggetti non qualificabili come ETS possano entrare nel terzo settore attraverso lo schermo di ETS formalmente qualificati come tali.
- si deve ritenere che un ETS possa essere partecipato anche da enti profit (società di persone o di capitali) e, a patto che non sia un ETS impresa sociale, anche in misura maggioritaria, e che possa anche essere assoggettato alla loro direzione o controllo. Infatti, il CTS non replica per la generalità degli ETS il divieto posto dall’art. 4 D.Lgs. n. 112/2017 secondo cui le imprese sociali non possono essere assoggettate alla direzione, coordinamento o controllo di enti profit.
La direzione, coordinamento e controllo negli ETS
Per direzione, coordinamento o controllo si intende la situazione per cui un ente terzo, socio o non socio, esercita un’influenza dominante e sistematica sulle scelte strategiche e gestionali dell’ente sottoposto, finalizzata a perseguire obiettivi e interessi “di gruppo” che trascendono dall’interesse dell’ente partecipato. Non è facile calare il concetto di direzione, coordinamento e controllo nell’ambito del terzo settore. Certamente configura un controllo il poter disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (art. 2359 c.c.).
Più incerto se comporti controllo la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo (Consiglio direttivo o c.d.a.); certamente tale situazione comporta automaticamente un controllo nel caso di impresa sociale, in virtù della previsione espressa dell’art. 4 D. Lgs. n. 112/2017; nel caso di ETS non impresa sociale, la giurisprudenza ha in vari casi escluso che la mera facoltà di nomina della maggioranza dei consiglieri comporti controllo (cfr. Corte Cost. n. 301 del 29.9.2003 sulle fondazioni bancarie e Cons. di Stato n. 2684/2024 in tema di fondazioni ex IPAB). Peraltro, negli ETS che siano associazioni, vi è una certa corrispondenza tra maggioranza assembleare e maggioranza del consiglio direttivo, posto che, se è vero che lo statuto può assegnare ad enti terzi (ETS o enti senza scopo di lucro) la nomina “di uno o più amministratori”, in ogni caso spetta all’assemblea la “nomina della maggioranza degli amministratori” (art. 26 comma 5 CTS).
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