Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è un registro pubblico telematico, gestito dal Ministero del Lavoro su base territoriale e in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, nel quale sono iscritti gli Enti del Terzo Settore (ETS) qualificati come tali dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Ha sostituito i registri regionali di ODV e APS e l'Anagrafe delle ONLUS, e consente l’iscrizione di diverse tipologie di enti no profit nelle corrispondenti sezioni del Registro:
Il RUNTS nasce per rendere trasparente, pubblica e verificabile l’esistenza e l’attività degli Enti del Terzo Settore (ETS) e garantire un accesso ordinato alle agevolazioni previste dal Codice.
L’iscrizione non è obbligatoria, ma per molti enti può rappresentare un passaggio strategico, perché consente di acquisire la qualifica di ETS, accedere al 5×1000, stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione, ottenere la personalità giuridica in via alternativa rispetto al procedimento di cui al D.P.R. 361/2000, godere dei benefici fiscali riservati, e altro ancora.
La procedura di iscrizione è regolata dall’art. 47 del Codice e con Decreto del Ministero del Lavoro n. 106/2020, che ha specificato le modalità operative del RUNTS, i compiti degli uffici e le procedure di iscrizione e cancellazione.
La domanda è presentata in via telematica dal rappresentante legale dell’ente no profit all'Ufficio territoriale del RUNTS corrispondente alla sede legale, e richiede la titolarità da parte dell’ente di un indirizzo p.e.c. Alla domanda vanno allegati atto costitutivo, statuto e ultimi bilanci approvati. L'ufficio verifica la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per l’iscrizione, ed entro 60 giorni può iscrivere l'ente, rifiutare l'iscrizione oppure richiedere integrazioni o chiarimenti (da trasmettersi entro i successivi 30 giorni). Decorsi 60 giorni dall’istanza senza comunicazioni dal RUNTS, la domanda si intende accolta per cd. silenzio-assenso.
Nel caso in cui il RUNTS intenda rifiutare l’iscrizione, deve in ogni caso previamente trasmettere all’ente il cd. “preavviso di rigetto” ai sensi dell’art. 10bis della L. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, esplicitando le ragioni del diniego, sulle quali l’ente può svolgere proprie osservazioni.
Focus Terzo Settore
gennaio 2026
Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), possono fregiarsi e utilizzare il titolo di “Enti del Terzo Settore” (ETS) solo gli enti no profit che presentano determinate caratteristiche e che sono stati iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
L’art. 4 del Codice stabilisce che sono ETS (o meglio, possono diventare ETS mediante l’iscrizione al RUNTS):
dotate delle seguenti principali caratteristiche sostanziali:
L'art. 4 comma 2 del CTS indica i soggetti che non sono e non possono diventare ETS (cd. enti esclusi):
Focus Terzo Settore
gennaio 2026
SEI NEL POSTO GIUSTO!