Cosa sono le associazioni culturali non ETS?
La caratteristica che vogliamo dare a questi contributi è quella di affrontare e dibattere le problematiche del Terzo Settore inteso in senso ampio (e cioè non limitato agli enti iscritti al RUNTS), con un taglio il più possibile professionale. In ciò facciamo tesoro del dibattito che nasce ogni giorno tra di noi e nei nostri studi con i nostri colleghi e collaboratori affrontando casi concreti e cercando di orientarci quindi tra le varie disposizioni, giuridiche e fiscali, che si susseguono senza soluzione di continuità.
Il caso delle associazioni culturali non iscritte al RUNTS (non ETS) è, secondo noi, meritevole di grande attenzione ed approfondimento.
Innanzitutto, vediamo di capire che cosa potrebbe essere una “associazione culturale”.
Lo troviamo facilmente con AI: “un’associazione culturale è un ente privato senza scopo di lucro formato da un gruppo di persone (soci) che si uniscono per perseguire finalità comuni di carattere sociale, artistico, educativo o culturale”.
Quindi dentro ci sta un po’ di tutto.
Nessuno ragionevolmente può sapere quale sia il numero delle associazioni culturali effettivamente presenti in Italia. Non lo si può conoscere poiché mai ne è esistito un “registro” né un obbligo di iscrizione a qualche elenco (a parte, sotto il profilo fiscale, il famigerato EAS, di cui parleremo alla fine di questo contributo).
Sicuramente migliaia e migliaia. Molte, ma non certo tutte, sono o sono state Associazioni di Promozione Sociale e certamente solo una piccola parte ha valutato positivamente in questi anni la “trasformazione” in Ente del Terzo Settore, con tutti gli adempimenti ed oneri connessi.
Peraltro, il “non” passaggio al Terzo Settore riconosciuto potrebbe essere dettato anche da moltissime altre cause. Una per tutte: non aderenza delle proprie finalità a quelle tassativamente previste dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore.
Le Associazioni culturali prima e dopo l’1 gennaio 2026
Per tutto questo universo, la “fiscalità” è radicalmente cambiata dall’1 gennaio 2026.
Partiamo dalle cose semplici ed arcinote: non è più in vigore la famosa L. n. 398/91, la quale prevedeva notevoli agevolazioni sia in materia di IVA che in materia di Imposte dirette per le attività commerciali svolte dagli enti associativi.
Tantomeno sono rimasti in vigore gli esoneri della tenuta delle scritture fiscali (ad es., registri IVA), anche se, ricordiamo, la tenuta delle scritture contabili, sebbene non espressamente prevista dal codice civile, è assolutamente consigliata (anche in forma elementare) per garantire la trasparenza e della responsabilità degli amministratori.
E allora? Cosa succede ora? Andiamo con ordine.
Le Imposte Dirette
Innanzitutto, diciamo che la fiscalità II.DD. (non IRAP, poiché questo è, almeno in parte, un altro capitolo che dovremo trattare in altro contributo) riguarderà non solo le “attività commerciali” svolte dalle associazioni culturali ma anche le attività che prima si sarebbero definite “istituzionali” e cioè quelle che avevano ad oggetto i servizi specifici erogati a favore degli associati.
Facciamo un rapido esempio: io mi associo all’Associazione XXX, pago una quota associativa di € 10 e poi partecipo ad un corso di cultura/formazione/artistico/musicale/altro per il quale verso un contributo specifico di € 100.
Ebbene dall’1.1.2026 questo contributo di € 100 va a formare la base imponibile ai fini fiscali per l’Associazione. Questo perché, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 89 comma 4 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), è stato riformulato l’art. 148 comma 3 del TUIR.
Prima, l’art. 148 prevedeva che: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti”.
Adesso, lo stesso art. 148 prevede che: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti”.
Sono scomparse le “culturali”.
Conseguentemente, ai fini II.DD, c’è la concreta possibilità che i contributi specifici degli associati debbano essere considerati a tutti gli effetti materia imponibile e si vadano quindi ad aggiungere ai proventi “commerciali” (es. per servizi erogati a favore di soggetti terzi) che già prima erano da assoggettare a tassazione.
Il regime IVA
Sul fronte IVA, le associazioni culturali sono state da sempre regolate dall’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 (cd. Testo unico IVA).
Tale norma, fin dal 1979, prevedeva che per le associazioni o organizzazioni senza personalità giuridica “si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto”, ma “ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive”, elenco al quale dal 1998 si sono aggiunte anche le associazioni “di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona”.
Dal 1979, quindi, NON sono considerate commerciali a fini IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci rese (anche) dalle associazioni culturali.
E questo regime resterà almeno fino al 2036.
Infatti, la non commercialità ai fini IVA delle prestazioni/servizi rese dalle associazioni ai soci doveva essere eliminata dal 2021 per effetto dell’art. 5 comma 15-quater, lett. a) n. 1) del D.L. n. 146/2021, ma l’entrata in vigore di questo art. 5 è stata sempre posticipata: dapprima con la Legge finanziaria 2022 (art. 1 comma 683 L. n. 234/2012), poi con altri interventi, e infine con l’art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 186/2025, che ha conservato l’assetto vigente dell’art. 4 fino all’1.1.2036.
Insomma, un vero e proprio labirinto.
Pertanto, nella situazione vigente, per una associazione culturale non iscritta al RUNTS nascono sicuramente questioni fiscali rilevanti sia ai fini II.DD. sia ai fini IVA e sarà veramente importante ragionare attentamente sugli sviluppi potenziali (prevalenza attività commerciale rispetto alla attività istituzionale? Ad esempio…).
Rimane una ultima notazione da fare, anche questa assolutamente importante: avrà la nostra associazione culturale non iscritta al RUNTS presentato a suo tempo il mod. EAS? Ecco, diciamo che questo aspetto può gravemente incidere sull’inquadramento complessivo dell’ente in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia sotto il profilo delle imposte dirette sia sotto il profilo IVA.