Il Quadro Normativo
Da quando è pervenuta all’Italia la famosa “comfort letter” della Commissione Europea (8.3.2025), il mondo del Terzo Settore ha cominciato a muoversi ad una velocità che si era vista solo al momento dell’entrata in vigore del RUNTS.
Le misure agevolative di carattere tributario della riforma del Terzo Settore e dell’Impresa Sociale (artt. 77, 79 comma 2bis, 80 e 86 CTS e artt. 16 e 18 del D.Lgs. n. 112/2017), ora autorizzate della Commissione, entreranno infatti in vigore (salvo ulteriori e, al momento, non ipotizzabili rinvii) dal 1° gennaio 2026.
Lo dice ora espressamente anche l’art. 104 comma 2 CTS (come modificato con D.L. n. 84/2025): le disposizioni del titolo X sul “Regime fiscale degli Enti del Terzo Settore” si applicano agli enti iscritti nel RUNTS “a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025”, e quindi dal 1° gennaio 2026.
Quanto alle attuali ONLUS, l’art. 102 comma 2 del Codice è chiaro nel prevedere che le disposizioni del D.Lgs. 460/1997 sono abrogate “a decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2” CTS.
Dal 1° gennaio 2026, quindi, la qualifica fiscale di ONLUS non avrà più rilevanza giuridica e con essa scompariranno anche le relative norme fiscali agevolative.
Cosa possono fare le attuali ONLUS?
L’iscrizione al RUNTS come ETS
La prima e principale opzione consiste nell’adeguare il proprio Statuto alla disciplina del Codice del Terzo Settore e presentare domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 31 marzo 2026 per assumere la qualifica giuridica di ETS.
Ma quale Ente del Terzo Settore diventare?
Il RUNTS offre varie possibilità: organizzazione di volontariato (ODV), associazione di promozione sociale (APS), ente filantropico, Impresa sociale (inclusa la cooperativa sociale), rete associativa, società di mutuo soccorso, oppure la categoria residuale di “altro ente del Terzo settore”, nella quale possono ad esempio rientrare le Fondazioni o le associazioni che non ritengono di adeguarsi al modello previsto per ODV e APS.
Molte ONLUS sono già associazioni, alcune sono Fondazioni, altre Imprese Sociali.
L’attuale ONLUS deve scegliere il vestito più appropriato in base alle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai destinatari della sua attività, alla composizione sociale, alle modalità operative e al sistema organizzativo che vuole conservare o attuare, alle proprie entrate e al proprio bilancio. Insomma, in base a chi è o chi vuole diventare.
Le ONLUS con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che intraprenderanno l’iter di iscrizione al RUNTS tra il 1° gennaio 2026 e il 31 marzo 2026 assumeranno la qualifica di ETS, a fini fiscali, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026. Le ONLUS con esercizio non coincidente con l’anno solare applicheranno il regime ONLUS senza soluzione di continuità sino alla data di chiusura d’esercizio, per poi passare al nuovo regime.
L’adeguamento dello Statuto
L’iscrizione al RUNTS presuppone non solo la corretta scelta di quale ETS diventare, ma anche l’adeguamento dello Statuto ai requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore in relazione alla tipologia di ETS scelta.
Il Codice prevede un contenuto minimo dello Statuto (denominazione e sede legale, assenza di scopo di lucro, finalità perseguite e attività di interesse generale svolte, patrimonio iniziale, ordinamento interno, amministrazione e rappresentanza, diritti e obblighi degli associati, primi componenti degli organi sociali, devoluzione del patrimonio residuo, ecc.), ma ogni ETS presenta proprie particolarità, che vanno previste nello Statuto a seconda del “tipo” scelto.
Inoltre, la ex ONLUS ha la possibilità di introdurre nello Statuto previsioni particolari per evitare l’applicazione di quelle regole supplettive che lo stesso Codice prevede siano applicate “se lo Statuto non prevede altrimenti”.
La redazione e la votazione di un nuovo statuto è passaggio importante per l’ente anche perché permette di testare e migliorare l’organizzazione interna, il rapporto tra i soci e l’individuazione degli scopi istituzionali.
La modifica statutaria va votata dall’organo che lo Statuto attuale della ONLUS indica come competente. Nel caso di ONLUS che siano associazioni, la modifica va votata con le maggioranze dell’assemblea straordinaria, posto che il meccanismo della maggioranza “semplificata” di cui all’art. 101 comma 2 CTS non è stato più prorogato. È preferibile che il nuovo testo statutario sia prima deliberato dall’organo amministrativo (consiglio direttivo, c.d.a., ecc.) e poi proposto all’Assemblea.
Qualora la ONLUS sia dotata di personalità giuridica di diritto privato (quella ottenuta presso le Prefetture o le Regioni), la modifica statutaria dovrà risultare da atto notarile, e sarà il Notaio a presentare la domanda di iscrizione al RUNTS
Il Notaio sarà altresì necessario ove la ONLUS non sia dotata di personalità giuridica, e voglia ottenerla attraverso l’iscrizione al RUNTS come ETS.
Le variabili fiscali
La scelta se e quale ETS va operata anche considerando il sistema di agevolazioni fiscali previsto dal Codice (e “autorizzato” dalla Commissione) che sostituisce quello delle ONLUS.
Non è sempre utile scegliere la forma di ente no profit in base alla (mutevole) disciplina fiscale, ma la riforma del Terzo Settore, ora “approvata” anche dall’Europa (ai fini dell’esclusione dell’esistenza di “aiuti di Stato” per effetto delle agevolazioni assegnate agli ETS) consente di fornire le seguenti indicazioni.
Tra le principali agevolazioni si annoverano:
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esenzione dall’imposta di registro sulle modifiche statutarie
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esenzione totale dall’imposta di bollo
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imposte di registro, ipotecarie e catastali per acquisto immobili in misura fissa
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eventuali esenzioni dai tributi locali
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esenzione da imposte dirette per beni immobili (solo per ODV e APS)
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determinazione forfettaria dell’IRES sulla base dei ricavi.
Per le attuali ONLUS, un aspetto fondamentale sarà capire la loro natura di ente commerciale o non commerciale.
Infatti, se attualmente l’art. 150 del TUIR qualificava le attività solidaristiche delle ONLUS come “non commerciali” escludendo i relativi proventi dal reddito imponibile (“neutralità fiscale”), ora il Codice del Terzo Settore introduce parametri oggettivi per identificare la commerciabilità o meno.
In particolare, una ex ONLUS può diventare ETS anche se esercita attività di interesse generale con modalità commerciali, e cioè se rende un servizio a terzi verso pagamento di corrispettivi che superano i costi. Qualora però l’attività commerciale sia prevalente (entrate commerciali superiori alle entrate non commerciali) la ex ONLUS dovrà considerarsi un “ETS commerciale” ai fini fiscali, e sarà tassato su tutte le entrate avute nel corso dell’esercizio, comprese quelle non commerciali. Qualora sia prevalente l’attività non commerciale, la ex ONLUS potrà considerarsi un “ETS non commerciale”, e la tassazione colpirà solo i ricavi derivanti da attività di interesse generale “commerciali”, beneficiando del regime forfettario per il reddito d’impresa con un coefficiente di redditività dal 7% al 14% a seconda della tipologia di attività svolta. Per le ODV e APS è previsto un regime forfettario specifico nel caso in cui la soglia massima dei ricavi non superi i 130.000 euro, con coefficiente di redditività del 3% per le APS e dell’1% per le ODV.
Il Codice prevede poi un regime più favorevole in relazione:
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alle “attività diverse” rispetto a quelle di interesse generale. Il regime ONLUS le ammetteva solo se “direttamente connesse” a quelle istituzionali e nei limiti quantitativi del 66% delle spese complessive. Il Codice prescrive che siano secondarie e strumentali alla realizzazione degli scopi istituzionali
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ai limiti retributivi del personale, che il Codice aumenta dal 20% al 40% rispetto ai valori previsti dai CCNL maggiormente rappresentativi, riconoscendo agli ETS la possibilità di garantire retribuzioni più competitive senza compromettere la natura non lucrativa dell’organizzazione.
La qualifica della ex ONLUS secondo i nuovi criteri fissati dall’art. 79 del Codice incide sulla possibilità di accedere al regime di esenzione IVA. Con l’avvio delle nuove misure, si provvederà a sostituire l’acronimo ONLUS con la definizione di “ente del Terzo settore non commerciale”, il che potrebbe mettere a rischio il trattamento fiscale nel caso di un mutamento di qualifica.
Il “cinque per mille”
Dal 1° gennaio 2026 si chiude il “regime transitorio” che aveva consentito alle ONLUS di accedere al 5×1000 tramite un’istanza diretta all’Agenzia delle Entrate.
A regime l’accreditamento potrà avvenire solo attraverso il RUNTS e solo in presenza della qualifica di ETS e della volontà di partecipare al riparto (esplicitata selezionando l’apposita opzione presente nella piattaforma del RUNTS, e inserendo il codice IBAN dell’ente).
Il legislatore ha previsto, per il solo anno finanziario 2026, che le ONLUS attualmente accreditate possano continuare ad usufruire del 5×1000 se conseguiranno l’iscrizione al RUNTS entro il 31 dicembre 2026.
Conclusioni e raccomandazioni operative
La scadenza del 31 marzo 2026 per la presentazione della domanda di iscrizione nel RUNTS segna per le attuali ONLUS uno spartiacque temporale che richiede di confrontarsi con una disciplina completamente rinnovata.
La scelta che le ONLUS sono chiamate ad effettuare nello spazio di pochi mesi non è semplice anche se appare decisamente segnata.
Infatti, solo optando per la transizione nel Terzo Settore e nel regime di cui al D.Lgs. 117/2017, le ONLUS potranno continuare ad usufruire di alcuni rilevanti vantaggi di cui già ora godono: raccolta del 5×1000, deducibilità/detraibilità fiscale delle donazioni, neutralità fiscale delle attività non commerciali, preferenza nel rapporto con le Pubbliche Amministrazioni rispetto ad enti no profit non ETS, ecc.
La transizione rappresenta quindi non solo un obbligo normativo, ma un’opportunità per rilanciare l’ente, accedere a un regime più flessibile e moderno, anche se certamente potrebbe comportare la necessità di una maggiore strutturazione e un maggior carico nel rispetto degli obblighi che l’iscrizione al RUNTS comporta (redazione e iscrizione dei bilanci, organi di controllo interni, ecc.).
La tempestività nell’adeguamento statutario e nella presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS risulta comunque fondamentale per garantire la continuità operativa e il mantenimento dei benefici fiscali.
Se non ETS cosa?
Ove la ONLUS non intendesse aderire al Terzo Settore, avrebbe altre 2 strade:
a) cessare l’attività, sciogliere l’ente e devolvere l’intero patrimonio ad un altro ETS con finalità analoghe
a) continuare l’attività come ente di diritto privato di cui al Libro I del codice civile. Questa scelta comporta sicuramente dei vantaggi sotto il profilo degli adempimenti civilistici da osservare (semplificazione e assenza di obblighi di comunicazione dei bilanci o delle variazioni intervenute), ma anche, presumibilmente, l’obbligo immediato di devolvere il cd. “patrimonio incrementale” (ossia quello formatosi durante il periodo in cui si possedeva la qualifica di ONLUS) ad un altro ETS con finalità analoghe. Questo perché l’Agenzia delle Entrate parifica la perdita della qualifica di ONLUS all’ipotesi di scioglimento di cui all’art. 10 comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 460/1997.
Le ex ONLUS che non diventeranno ETS continueranno ad applicare la disciplina fiscale del TUIR, rinunciando alle agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore.
Focus Terzo Settore
gennaio 2026
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